Donazioni e Lasciti Testamentari - Fondazione Elena Sapio onlus
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Fondazione Elena Sapioonlus
Ente Morale (decr.Min.Int. 10/06/1992)
(*) Efficacia del 100%: tutte le donazioni dei sostenitori sono destinate interamente ai progetti da questi indicati, secondo la volontà espressa. In mancanza di specifica volontà, l'intero importo donato sarà a favore del progetto principale in corso di realizzazione.
Il testamento è un atto che ti consente di diporre dei tuoi beni
a favore delle persone a te più care.
E' anche possibile contribuire ai nostri progetti, anche futuri,
attraverso un lascito testamentario con il quale si possono donare alla
Fondazione beni di qualsiasi natura: beni immobili (es.:
case, terreni o porzioni delle stesse) e/o beni mobili (es.:
oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti, etc)
indicandoli con precisione nel testamento.
Con questa scelta si può disporre che la Fondazione divenga
"erede" (se la disposizione testamentaria riguarda l'universalità dei beni
o una parte) o legataria (se la disposizione riguarda uno o più beni
specifici).
Nel caso di designazione della Fondazione Elena Sapio onlus come
erede, l'accettazione dell'eredità dovrà necessariamente avvenire"con beneficio di inventario".
La disposizione testamentaria, espressa in qualsiasi forma, è
revocabile in ogni momento.
E' quindi possibile, qualora si cambi idea per qualsiasi ragione,
modificare il contenuto del proprio testamento e disporre nuovamente dei propri
beni a favore di terzi.
In caso di "testamento olografo" (vedi in seguito),
ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta, datata e
sottoscritta dal disponente di proprio pugno.
E' possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al
documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e
sottoscrivere nuovamente.
In assenza di testamento il tuo patrimonio potrebbe essere diviso
tra parenti fino al sesto grado o, in loro assenza, attribuito direttamente
allo Stato.
Quale
forma può avere il testamento ?
Il
testamento può essere "pubblico", essere cioè redatto alla presenza
di due testimoni (che non devono essere nè parenti nè beneficiari del
testamento), oppure può essere "olografo", essere cioè redatto,
datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di
proprio pugno su un semplice foglio di carta.
Nel
caso del testamento "olografo" è assolutamente necessario fare
attenzione al rispetto della forma in quanto, in assenza di uno dei requisiti
suddetti, il testamento è nullo.
Mentre
nel caso del testamento per atto di notaio vi è maggiore certezza del rispetto
delle volontà del disponente, nel caso del testamento "olografo"
bisogna considerare che lo stesso vada, anche se accidentalmente, perduto o
venga distrutto o sottratto.
Per
evitare che questo accada, è possibile depositare l'originale del testamento
presso un notaio, conservandone una copia.
Può essere opportuno avvertire una persona
di fiducia dell'avvenuta redazione del testamento e dell'avvenuto deposito
dello stesso, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo
originale del documento.
Si
può disporre liberamente ed interamente dei propri beni ?
Bisogna
ricordare che l'unico limite nel disporre delle proprie sostanze è indicato
dalla legge (artt. 536 e segg. Codice Civile): infattialcune quote del patrimonio ereditario sono
riervate a determinati soggetti, detti " leggittimari": il coniuge, i
figli (legittimi, naturali, legittimati o adottivi) o loro discendenti e, solo
in caso non vi siano discendenti legittimi o naturali, gli ascendenti legittimi
(genitori in vita).
Un
testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai
"legittimari", sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso
parzialmente inefficace: è opportuno evitare che ciò avvenga e si consiglia
quindi di rivolgersi ad un legale o ad un notaio di fiducia o, alla Fondazione
stessa, per avere informazioni maggiori sulla situazione specifica.
Fondazione Elena SapioonlusEnte Morale (decr.Min.Int.10/06/1992)
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